Pronuncia GSU sul tesserato Marcantonio De Santis Stampa
Scritto da Il Giudice Sportivo Unico   
Martedì 05 Febbraio 2013 10:22

 

FEDERAZIONE  ITALIANA DAMA

IL GIUDICE SPORTIVO UNICO

 

in persona del Dott. Francesco BORRELLO, ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

conseguente la segnalazione relativa al 11° Campionato Regionale Puglia di Dama Internazionale del 9/12/2012 e pervenuta attraverso il rapporto arbitrale della signora Antonietta Pennella.

 

IN FATTO

Con la segnalazione  succitata si portava a conoscenza di questo Giudice quanto segue:

Durante lo svolgimento del II  turno del Torneo sopraindicato, nel corso della partita Abbattista-De Santis, il malfunzionamento dell’orologio di gara richiedeva l’intervento da parte dell’arbitro,una prima volta per sistemarlo ed una seconda per sostituirlo. Dopo circa 5 minuti, il  De Santis, in procinto di perdere, cominciava a lamentarsi ad alta voce (disturbando gli altri giocatori) del contrattempo verificatosi ed attribuendo a questo la causa della sua sconfitta. All’intervento dell’arbitro, volto a  impedire la continuazione di una serie di ripetizioni informali della partita, reagiva urlando all’indirizzo di questi, abbandonando in malo modo il resto del gruppo e dichiarando di non voler proseguire a disputare il campionato.

All’inizio del III turno, dopo la pausa pranzo, l’arbitro constatava l’abbandono della gara da parte del sig. De Santis.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel segnalato comportamento del tesserato Marcantonio De Santis si ravvisa la violazione dell’art. 1  del Codice di Comportamento Sportivo e degli Artt. 2.3.2 e 2.3.3 del Regolamento Ufficiale delle Competizioni della FID però, considerando il comportamento del giocatore frutto del contrattempo verificatosi (peraltro non imputabile ad alcuno e le cui conseguenze ha subito in egual misura il suo avversario), si ritiene di concedere le attenuanti generiche.

Pertanto si applica  la sanzione prevista nella sua misura minima e ridotta di 1/3.

 

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Unico, definitivamente pronunciando, infligge al  tesserato sig. Marcantonio De Santis la sanzione della SOSPENSIONE per mesi 2 (due) a decorrere dalla notifica del presente provvedimento.

 

Ufficio del GSU  30/01/2013                                                     il GIUDICE SPORTIVO UNICO

Dott. Francesco BORRELLO

 

 

Il Segretario Generale FID, in funzione di Cancelliere, provvederà al seguito di competenza ai sensi dell'art. 25 R.G.D.

 

 

Ultimo aggiornamento Martedì 05 Febbraio 2013 11:23