Decisione Giudice Sportivo Unico del 24 gennaio 2014 |
Scritto da Il Giudice Sportivo Unico |
Martedì 28 Gennaio 2014 15:47 |
Prot. n. 134/2014 FEDERAZIONE ITALIANA DAMA
IL GIUDICE SPORTIVO UNICO in persona del Dott. Francesco BORRELLO, ha pronunciato la seguente DECISIONE
conseguente alla segnalazione relativa al CAMPIONATO ITALIANO di Dama Italiana (Assoluto, II e III gruppo), disputatosi a Lecce dal 12 al 17 Novembre 2013, inoltrata dal Direttore di Gara di quella competizione, Sig. Salvatore Laganà. IN FATTO
Con la succitata segnalazione si portava a conoscenza di questo Giudice il ritiro dei giocatori: Richini Silvano, subito dopo il sorteggio, e Sardu Gianni, al termine del IV turno di gioco,nel gruppo Assoluto; Vaglica Giovanni, al termine del II turno, nel II gruppo; Guttà Carmelo, al termine del III turno, nel III gruppo. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ritiro di Guttà, segnalato solo per completezza di informazione, non è passibile di alcuna sanzione, stante il grave lutto che lo ha determinato. Negli altri tre casi, le circostanze in cui sono maturati i ritiri e/o i comportamenti tenuti dai giocatori, dettagliatamente riferiti dal Direttore di Gara, fanno dubitare della fondatezza delle motivazioni addotte facendo nel contempo emergere l’assoluta mancanza di impegno nel cercare di non falsare una manifestazione importante come il Campionato Italiano. Pertanto, nei segnalati comportamenti dei tesserati Sigg. Richini Silvano, Sardu Gianni e Vaglica Giovanni si ravvisa la violazione dell'art. 1 del Codice di Comportamento Sportivo e degli artt. 2.3.1 e 2.3.6 del Regolamento Ufficiale delle Competizioni della FID. P.Q.M.
Il Giudice Sportivo Unico, definitivamente pronunciando, infligge: al tesserato Richini Silvano la pena della squalifica nella misura minima e ridotta di 1/3, per la concessione delle attenuanti generiche, e cioè mesi 2 (due) a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento commutabili, a richiesta dell’interessato, nell’ammenda di € 135; al tesserato Sardu Gianni la pena della squalifica nella misura minima e ridotta di 1/3, per la concessione delle attenuanti generiche, e cioè mesi 2 (due) a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento commutabili, a richiesta dell’interessato, nell’ammenda di € 135; al tesserato Vaglica Giovanni la sanzione della squalifica nella misura minima e aumentata della metà per l’applicazione delle norme sulla Recidiva (Art. 36 comma 2 punti 1 e 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina) e cioè giorni 135 (centotrentacinque) a decorrere dalla notifica del presente provvedimento commutabili, a richiesta dell’interessato, nell’ammenda di € 300. Ufficio del GSU 24/01/2014 Il GIUDICE SPORTIVO UNICO Dott. Francesco BORRELLO Il Segretario Generale FID, in funzione di Cancelliere, provvederà al seguito di competenza ai sensi dell'art. 25 R.G.D. |
Ultimo aggiornamento Mercoledì 29 Gennaio 2014 10:14 |