Prot.N.1232/2015 Decisione Giudice Sportivo Nazionale Stampa
Scritto da La Segreteria Federale   
Venerdì 09 Ottobre 2015 09:36

Prot.N.1232/2015

FEDERAZIONE  ITALIANA DAMA

IL GIUDICE SPORTIVO


in persona del Dott. Francesco BORRELLO, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

conseguente la segnalazione relativa al Torneo Interregionale di dama italiana “ II Coppa Città di San Teramo”, disputatosi a San Teramo in Colle il 30 Agosto 2015,  e pervenuta attraverso il Referto di Gara inviato dalla Direzione di Gara di quella competizione.

IN FATTO

Con la segnalazione  succitata si portava a conoscenza di questo Giudice il comportamento del giocatore Sabino Adriani che “anche quest’anno ha chiuso il torneo a  punti 0 per la seconda volta, perdendo con molta facilità, tant’è che il suo talloncino era il primo ad essere riconsegnato…”. Aggiunge la segnalazione che l’Adriani, non nuovo a questi comportamenti, ha ammesso di perdere volutamente “per poter  partecipare nei tornei… in gruppi più bassi dove domina con facilità”.

Da quanto sopra riportato emerge con evidenza assoluta la convinzione dell’Adriani della liceità del suo comportamento tant’è che non si preoccupa minimamente di dissimularlo e, anzi, candidamente ammette di farlo allo scopo di partecipare in gruppi più facili in future competizioni. Non gli può, però, certamente sfuggire che con il suo comportamento falsa la gara in corso e falserà la gara cui parteciperà immediatamente dopo. Comportamento  che va concretamente sanzionato, oltre che genericamente deplorato assieme a quello di  tutti quei giocatori, schiavi dell’ELO-Rubele, che, con i loro riprovevoli calcoli, singoli e di gruppo, stanno spoetizzando il nobile gioco della Dama, rendendo opportune da parte della FID  risposte diverse da quelle meramente sanzionatorie, demandate a questo Giudice, quali, ad esempio, l’introduzione di correttivi che tengano conto del fattore temporale nel calcolo del punteggio ELO, impedendo che si possa diventare schiappe o fenomeni nell’arco di qualche settimana.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il segnalato comportamento tenuto dal tesserato sig. Sabino Adriani  viola gli Artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo e l’Art. 1 comma 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina ma, soprattutto, viola, di quello stesso articolo, il comma 4 lett. C che espressamente qualifica atti come quelli posti in essere dall’Adriani come “illeciti sportivi” e ne prevede la punizione con la sospensione di ogni attività federale per un periodo da sei mesi ad un anno.

Tuttavia, nel caso di specie, per le considerazioni già esposte nella sezione “In Fatto”, si ritiene l’Adriani meritevole della concessione delle attenuanti generiche e, pertanto, si applica la sanzione prevista nella sua misura minima e ridotta di un terzo.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, definitivamente pronunciando, infligge al tesserato Sabino Adriani  la pena della sospensione da ogni attività federale per un periodo di mesi quattro (4) a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento.


Ufficio del GS     8/10/2015                                                        

  il GIUDICE SPORTIVO

Dott. Francesco BORRELLO



Il Segretario coadiutore  provvederà al seguito di competenza ai sensi dell'art. 14  R.G.D.

Ultimo aggiornamento Lunedì 12 Ottobre 2015 07:54